Telefono e posta elettronica
DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 13 comma1 lettera d
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
SEGRETERIA
UFFICIO LEGALE
UFFICIO COMMERCIALE
UFFICIO STAMPA
UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI
affari.istituzionali@pagopa.it
DATA PROTECTION OFFICER
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ANTICORRUZIONE
Contenuto inserito il 09-09-2021 aggiornato al 09-09-2021
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