Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare
dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al omma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.
1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.
1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le
informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.
La Delibera ANAC 241/2017 riporta che nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, i titolari di incarichi politici, nonché i loro coniugi non separati e parenti entro il secondo grado NON sono tenuti alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, co. 1, lett. f) (dichiarazioni reddituali e patrimoniali). Resta, invece, fermo l’obbligo di pubblicare i dati e le informazioni di cui alle lett. da a) ad e) del medesimo art. 14, co. 1 anche in questi comuni.
Moricca Alessandro
La nomina è stata effettuata durante l'Assemblea dei Soci del 17 gennaio 2023
- CV
- Dichiarazione di incompatibilità
- Dichiarazione di inconferibilità
- 730
- Dichiarazione negato consenso
- Dichiarazione altre cariche
- Atto di nomina
- Accettazione della carica
- Dichiarazione patrimoniale
Organismo di Vigilanza
Con determina n. 2 del 2022 del 22 marzo 2022 l'Amministratore Unico ha nominato quali membri dell'Organismo di Vigilanza:
- Avv. Maria Francesca Fontanella ( Presidente - membro esterno) CV
- Dott. Simone Savioli (membro esterno) CV
- Prof. Alessandro Curioni (membro esterno) CV
L'Organismo di Vigilanza, in coerenza con i principi di cui al D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i., ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società e di curarne l'aggiornamento.
In particolare, all'Organismo di Vigilanza è affidato, sul piano generale, il compito di vigilare e monitorare:
-
l'osservanza delle prescrizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo da parte dei destinatari, appositamente individuati nelle singole Sezioni Specifiche del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i.;
-
la reale efficacia ed effettiva capacità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i.;
-
l'opportunità di aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali o normative.
L’incarico decorre a far data dal 1 aprile 2022 e si conclude in data 30 aprile 2025, e comunque in corrispondenza con l’approvazione del bilancio di esercizio 2024. E’ fatta salva la possibilità di rinnovo.
Ai membri dell’Organismo di Vigilanza è stato assegnato un compenso omnicomprensivo pari a € 15.000 su base annua.
Per l'individuazione dei membri dell’Organismo di Vigilanza è stata effettuato una iter di selezione sulla base dei profili individuati con competenze legali, di corporate governance e cyber security.