Accesso civico

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Accesso civico semplice

Che cos’è?

PagoPA S.p.A. ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web, all’interno della sezione “Società trasparente” le informazioni, i documenti e i dati previsti dal D.lgs. 33/2013 e dalle diverse normative che prescrivono tali pubblicazioni.

Ai sensi dell’art. 5, co. 1, del D.Lgs. 33/2013 qualora PagoPA S.p.A. ometta di effettuare le dovute pubblicazioni, chiunque ha il diritto di richiedere l’adempimento di tale obbligo tramite l’accesso civico semplice.

Come funziona?

L’accesso civico semplice può essere esperito da chiunque tramite un’apposita istanza in cui bisogna individuare i dati, le informazioni o i documenti dei quali si richiede la pubblicazione.

L’istanza non deve essere motivata e può essere trasmessa alla Società con le seguenti modalità:

  • a mezzo mail: all’indirizzo accesso@pagopa.it;
  • a mezzo posta o a mani: presso la sede operativa della Società, sita in Roma, alla Via Sardegna n. 38 - CAP 00187.
  • a mezzo PEC: all’indirizzo pagopa@pec.governo.it specificando nell’oggetto: “Accesso civico
  • compilando il seguente modulo online

L’istanza è gratuita e può essere inoltrata compilando il presente modulo. Saranno esaminate soltanto le istanze che contengono le seguenti informazioni:

  • dati identificativi del richiedente;
  • documento di identità del richiedente (qualora la richiesta sia effettuata a mani, a mezzo posta, tramite posta elettronica, o PEC);
  • indicazione specifica dei documenti, dei dati o delle informazioni dei quali si richiede la pubblicazione.

Qual è il risultato dell’istanza?

A seguito dell’istanza, qualora sia accertata l’omessa pubblicazione del documento, del dato o dell’informazione, la Società provvederà all’adempimento della pubblicazione e invierà al richiedente l’URL del sito web contenente le pubblicazioni richieste.

Il titolare del potere sostitutivo risponderà all’istanza di riesame entro il termine di 20 giorni

Contenuto inserito il 11-06-2021 aggiornato al 23-12-2022

Accesso civico generalizzato

Che cos’è?

L’accesso civico generalizzato è disciplinato dal secondo comma dell’art. 5 comma 2 del D.lgs. 33/2013. In forza di tale disposizione chiunque ha il diritto di accedere a dati/documenti/informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quei dati e documenti che le pubbliche amministrazioni sono già obbligate a pubblicare per legge, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti e della disponibilità. Deve trattarsi di dati/documenti/informazioni che sia già in possesso di PagoPA e quindi già disponibili, raccolti e/o elaborati. 

Come funziona?

L’accesso civico generalizzato può essere esperito da chiunque, tramite un’apposita istanza in cui bisogna individuare i dati o i documenti detenuti dalla Società e dei quali si richiede l’accesso. L’istanza non deve essere motivata e può essere trasmessa alla Società con le seguenti modalità:

  • a mezzo mail: all’indirizzo accesso@pagopa.it;
  • a mezzo posta ordinaria o a mani: presso la sede operativa della Società, sita in Roma, alla Via Sardegna n. 38 - CAP 00187;
  • a mezzo PEC: indirizzo pagopa@pec.governo.it scrivendo nell’oggetto “Accesso civico generalizzato”
  • compilando il modulo online

L’istanza è gratuita e può essere inoltrata compilando il presente modulo. Per essere esaminata l’istanza dovrà contenere le seguenti informazioni:

  • dati identificativi del Richiedente;
  • documento di identità del Richiedente (qualora la richiesta sia effettuata a mani, a mezzo posta, tramite posta elettronica, o PEC);
  • indicazione specifica dei dati/documenti/informazioni per i quali si richiede l’accesso.

Qual è il risultato dell’istanza?

A seguito dell’istanza, l’ufficio preposto comunica tempestivamente al Richiedente il numero di protocollo dell’istanza. Dalla ricezione dell’istanza, decorre il termine di 30 giorni per trasmettere al Richiedente i dati/documenti/informazioni richiesti oppure per opporre un diniego. Il termine di 30 giorni è sospeso in due diverse circostanze:

  • consultazione del Garante della privacy;
  • comunicazione dell’istanza agli eventuali controinteressati e decorso del termine di 10 giorni per l’opposizione.

Quando può essere negato l’accesso civico?

La Società può negare l’accesso civico generalizzato, oltre nei casi di accoglimento dell’opposizione di soggetti controinteressati, quando esso sia pregiudizievole per i seguenti interessi pubblici:

a) sicurezza pubblica e ordine pubblico; b) sicurezza nazionale; c) difesa e questioni militari; d) relazioni internazionali; e) politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato; f) conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento; g) regolare svolgimento di attività ispettive.

Inoltre, l’accesso può essere rifiutato se esso risulti pregiudizievole per i seguenti interessi privati:

a) protezione dei dati personali, in conformità alla disciplina vigente in materia; b) libertà e segretezza della corrispondenza; c) interessi economici e commerciali della persona fisica o giuridica, ivi inclusa la proprietà intellettuale, il diritto di autore e i segreti commerciali.

L’accesso civico generalizzato, inoltre, è rifiutato nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di volta in volta previsti dalla Legge.

Cosa fare in caso di diniego?

Se la Società oppone un diniego totale o parziale all’accesso o nel caso di mancata risposta, l’istante può presentare istanza di riesame entro il termine di trenta giorni, inviando il seguente modulo:

  • a mezzo mail: poteresostitutivo@pagopa.it
  • a mezzo posta ordinaria o a mani: presso la sede operativa della Società, sita in Roma, alla Via Sardegna n. 38 - CAP 00187;
  • a mezzo PEC all’indirizzo pagopa@pec.governo.it scrivendo nell’oggetto “riesame accesso civico generalizzato”
  • mediante modulo online

Sull’istanza di riesame si pronuncia il RPTC, oppure il Direttore Finanza & Amministrazione, People & Procurement, in qualità di titolare del potere sostitutivo, nel caso in cui i dati/documenti/informazioni oggetto dell’istanza di Accesso civico generalizzato siano detenuti dal RPCT che, pertanto, è competente a decidere in sede di prima istanza.

Il RPCT o il titolare del potere sostitutivo si pronunciano entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della stessa.

Se l’accesso è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali, il RPCT si pronuncia sull’istanza di riesame, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. Avverso la decisione della Società o avverso la decisione di riesame, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ai sensi dell’art. 116 del Codice del Processo Amministrativo (D. Lgs. 104/2010)

Contenuto inserito il 11-06-2021 aggiornato al 23-12-2022

Registro delle istanze di accesso

Registro delle istanze di accesso (aggiornato al 27 maggio 2021)

Registro delle istanze di accesso (aggiornato al 31 maggio 2022)

Registro delle istanze di accesso (aggiornato al 23 dicembre 2022)

Registro delle istanze di accesso (aggiornato al 30 giugno 2023)

Contenuto inserito il 11-06-2021 aggiornato al 11-07-2023

Istanza di accesso agli atti relativi ad un procedimento amministrativo

Che cos’è?

L’accesso agli atti e ai provvedimenti formati da PagoPA o dalla stessa stabilmente detenuti nell’ambito della sua attività di carattere pubblicistico è riconosciuto a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso. 

Non sono ammesse richieste generiche relative a intere categorie di documenti.

PagoPA non è tenuta a elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare la richiesta di accesso. 

 

Come funziona?

La richiesta di accesso può essere presentata da chiunque può dimostrare un interesse diretto concreto ed attuale relativamente al documento richiesto. 

La richiesta è presentata al responsabile dell’ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento amministrativo o a detenerlo stabilmente o al RPTC che individua l’ufficio competente ad evadere la richiesta. 

Richiesta informale

La richiesta può essere presentata senza formalità, anche verbalmente, qualora in base alla natura del documento richiesto non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, non risulti l'esistenza di controinteressati e sia possibile l'accoglimento immediato. 

Il richiedente deve indicare gli estremi del documento a cui chiede l’accesso, ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione e comprovare l’interesse diretto, concreto ed attuale connesso all’oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i poteri di rappresentanza del soggetto interessato. 

La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità dal responsabile del procedimento, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea. 

Qualora l’ufficio competente o l’RPTC, in base al contenuto del documento richiesto, riscontri l'esistenza di controinteressati, invita l'interessato a presentare richiesta formale di accesso. 

Richiesta formale

La richiesta di accesso formale può essere presentata mediante il presente modulo:

Nell’istanza l’interessato deve: a) dimostrare la propria identità e, quando occorre, i propri poteri rappresentativi; b) indicare gli elementi che consentono di individuare i documenti amministrativi ai quali chiede di accedere; c) specificare il proprio interesse diretto, concreto e attuale; d) precisare le modalità con cui intende esercitare il diritto di accesso; e) apporre data e sottoscrizione. 

 

Qual è il risultato dell’istanza?

Come previsto dalla legge n. 241/1990 PagoPA avrà trenta giorni per il riscontro della richiesta, a decorrere dalla data di acquisizione. 

Qualora l’istanza sia irregolare o incompleta, ovvero non risulti chiaramente la legittimazione del richiedente, il responsabile del procedimento provvede, entro dieci giorni, a darne comunicazione al richiedente. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla ricezione della domanda perfezionata ovvero completata. 

Il responsabile del procedimento, qualora individui soggetti controinteressati in base al contenuto del documento richiesto o al contenuto di documenti connessi, invia agli stessi comunicazione della richiesta di accesso. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A tal fine i termini di conclusione del procedimento sono sospesi. 

Nel caso di documenti contenenti categorie particolari di dati personali e dati personali relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

 

Casi di esclusione

A norma dell’articolo 24 della legge 241/1990 il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

Contenuto inserito il 11-06-2021 aggiornato al 25-01-2022
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